Ricostruzione post-calamità: Legge Quadro pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Il 1° aprile 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 76 la Legge 18 marzo 2025 n. 40, “Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”, che introduce un quadro normativo organico per gestire la ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, naturali o antropici, una volta cessato lo stato di emergenza.

Si tratta di un pacchetto di norme che definiscono una normativa generale sulla ricostruzione post calamità, omogenea per tutte le ricostruzioni e che si pone l’obiettivo di assicurare un solo modello, di snellire ed accelerare le procedure e di velocizzare i tempi post emergenziali.

La legge intende:

  • superare la frammentazione normativa che ha caratterizzato le ricostruzioni post-sisma e post-alluvione degli ultimi decenni, spesso gestite con strumenti emergenziali e ordinanze ad hoc;
  • garantire tempi certi, trasparenza e controllo nell’uso delle risorse pubbliche;
  • rafforzare il coordinamento tra Stato e Regioni, valorizzando la programmazione degli interventi in modo coerente con i fabbisogni reali dei territori colpiti;
  • favorire la ripresa del tessuto socio-economico colpito dalla calamità, tutelando sia i privati cittadini che le imprese;
  • assicurare la legalità e la tracciabilità dei fondi pubblici destinati alla ricostruzione, attraverso controlli e vincoli precisi.

    Viene istituito uno strumento giuridico nuovo, lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale, deliberato con DPCM, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per la Protezione Civile, previo parere delle Regioni interessate. Presupposto necessario, questo, per l’attivazione degli strumenti della legge n. 40/2025, in particolare per la nomina del Commissario straordinario e per l’avvio delle misure di sostegno alla ricostruzione.

    Nello specifico, con questo nuovo istituto giuridico, si vuole:

  • formalizzare l’inizio della fase di ricostruzione, distinta dalla fase emergenziale;
  • attribuire un quadro giuridico definito e omogeneo agli interventi ricostruttivi;
  • rendere applicabili le misure speciali previste dalla legge (semplificazioni, contributi, deroghe, poteri commissariali, ecc.).

    Se lo stato di emergenza gestisce l’urgenza e i primi soccorsi, ha durata limitata e prorogabile e attiva la Protezione Civile e le risorse urgenti, lo stato di ricostruzione gestisce, invece, la fase di recupero e ricostruzione, entra in vigore dopo la cessazione dell’emergenza e attiva la governance straordinaria per la ricostruzione

    CONSULTA LA LEGGE QUADRO
Pubblicato il 2 Aprile, 2025