Illustrato a Palazzo Piacentini, sede del MiMIT, ai rappresentanti delle categorie produttive, il decreto-legge approvato nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri che introduce un ingresso graduale dell’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la platea tra grandi, medie e piccole e micro imprese.
Per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) è confermato l’obbligo, già previsto dalla legislazione vigente, di stipulare una polizza entro il 31 marzo 2025. Il decreto introduce, per questa tipologia di imprese, un periodo transitorio di 90 giorni, fino al 30 giugno, per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi.
Le medie aziende (da 50 a 250 dipendenti) avranno invece ulteriori sei mesi di tempo, fino al 30 settembre 2025, per provvedere alla stipula dei contratti assicurativi. Per tutte le micro e piccole imprese – la maggior parte del tessuto produttivo italiano – l’obbligo è invece posticipato al 31 dicembre 2025. In caso di mancata stipula, l’impresa non potrà accedere a ulteriori incentivi statali e risorse pubbliche per sviluppare la propria attività.
Per garantire un’attuazione chiara ed efficace dell’obbligo – e per un’ampia condivisione della norma con le parti durante la fase di conversione in legge – presso il Mimit è stato istituito un apposito tavolo di monitoraggio dei fenomeni di mercato cui parteciperanno rappresentanti delle categorie produttive e dell’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Come noto, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali. La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi 101 e successivi, della Legge di Bilancio 213/2023.
TESTO DEL DECRETO 30 GENNAIO 2025, N.18
Le imprese italiane saranno, dunque, chiamate obbligatoriamente a stipulare tali coperture assicurative.
La copertura assicurativa obbligatoria contro eventi catastrofali, in linea con le pratiche già presenti in altri Paesi europei, consentirà alle imprese di affrontare meglio situazioni emergenziali, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici.
L’obiettivo è tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuità operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria, che riduca l’impatto economico delle calamità naturali e distribuisca il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato.
Pur non essendo previste sanzioni pecuniarie per chi non adempie a tale obbligo, le aziende inadempienti perderanno il diritto a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Qualora le imprese di assicurazione, invece, si rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre la polizza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100mila a 500mila euro.
La norma prevede l’obbligo di assicurare i beni iscritti o iscrivibili nello Stato patrimoniale come immobili, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, mobilio, ecc.; mentre sono esclusi dall’obbligo i mezzi targati, i computer d’ufficio, le stampanti, le altre dotazioni di ufficio, scaffalature di magazzino, ecc.
Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole, cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità; le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione; i professionisti (avvocati, medici, architetti, ecc.).
La Legge, inoltre, stabilisce il concetto di evento calamitoso e catastrofale, distinguendo fra tre casi: 1) alluvione, inondazione ed esondazione; 2) sisma; 3) frana. Devono essere considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
In ordine alla franchigia, questa non può superare il 15% fino ad una copertura assicurativa di 30 milioni di euro. Tre le fasce assicurative con tre massimali: fino a 1 milione di somma assicurata, indennizzo pari alla somma assicurata; da 1 a 3 milioni, indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata; libera contrattazione, oltre.