MiMIT| PNRR – Digital Transition Fund - Finanziamento di start-up

 

ENTE:

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

PRESENTAZIONE DOMANDA:

Apertura: 15.3.2023

Categoria:

Bandi Nazionali, startup, innovazione, PNRR

cos'e'

L’investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, con una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro in prestiti, ha l’obiettivo di potenziare il Fondo Nazionale Innovazione attraverso la creazione di un Digital Transition Fund, gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A., per favorire la transizione digitale delle filiere e delle piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi negli ambiti, in particolare, dell’intelligenza artificiale, del cloud, dell’assistenza sanitaria, dell’industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech e del blockchain o di altri ambiti della transizione digitale. Il progetto è volto a stimolare la crescita dell’ecosistema innovativo italiano tramite investimenti di capitale di rischio (venture capital) diretti e indiretti.

Dopo l’emanazione del DM pubblicato in G.U. il 6 maggio 2022, con cui viene istituito il Fondo, in data 27 giugno 2022 è stato stipulato un accordo tra il MiSE e CDP Venture Capital SGR S.p.A. per disciplinare i reciproci rapporti, gli obblighi delle parti e definire le modalità di utilizzo delle risorse destinate all’attuazione dell’Investimento.

BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

Le risorse del Fondo saranno destinate per investimenti diretti e/o investimenti indiretti in imprese target attive in ambiti della transizione digitale.
Si precisa che:
per “investimenti diretti” si intendono gli investimenti che abbiano ad oggetto strumenti di equity, quasi equity, debito e quasi-debito di imprese target.
Per “imprese target” si intendono, in particolare:
 – le start-up con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le PMI (di cui alla Raccomandazione 361 dell’8 maggio 2003) delle filiere della transizione digitale e che realizzano progetti innovativi;
– le start-up e le piccole e medie imprese che sono state costituite tramite una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda da parte di grande impresa o di un’impresa a media capitalizzazione oppure che è stata costituita con l’investimento di una grande impresa o di un’impresa a media capitalizzazione in ottica di venture building, qualora lo spin-off sia avvenuto in data non antecedente il 1° febbraio 2020;
– le imprese holding che, cumulativamente, abbiano sede legale in uno Stato diverso dall’Italia e controllino (ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1, cod. civ.) una delle imprese di cui ai precedenti alinea, e svolgano effettivamente il proprio business o abbiano programmi di sviluppo in Italia; si precisa in tale ipotesi che le risorse investite dal Fondo saranno impiegate dalle imprese ammissibili in Italia e la proprietà intellettuale sviluppata in Italia dovrà restare in Italia. L’investimento in imprese holding riguarderà fino a un massimo del 30% del numero delle Imprese Target in portafoglio.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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Ultimo aggiornamento: 15 Marzo 2023