MASE, imballaggi: contributo e credito d’imposta per sistema vuoto a rendere nelle ZEA

Operativo il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 novembre 2024 n. 387, sul “Riconoscimento di un contributo economico a fondo perduto e di un credito d’imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, nelle zone economiche ambientali (di seguito ZEA).

La dotazione finanziaria disponibile è pari a complessivi 10 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l’erogazione del contributo economico a fondo perduto, e 5 milioni di euro per il riconoscimento di un credito d’imposta.

Possono presentare la domanda di concessione del contributo economico a fondo perduto gli utilizzatori ovvero i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Per essere ammessi al contributo occorre:

  • avere sede operativa all’interno di una ZEA;
  • introdurre per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili.

    Le norme precisano però che “per imballaggio per la vendita o imballaggio primario si intende l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore; per imballaggio riutilizzabile si intende l’imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito”.

Successivamente alla pubblicazione del suindicato decreto, il MASE pubblica, sul proprio sito web un bando per l’anno 2024 che individua i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo economico.

Le Zone Economiche Ambientali (ZEA), istituite all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 14, corrispondono ai parchi nazionali e prevedono agevolazioni e vantaggi fiscali per i comuni ricadenti nelle aree del parco e per chi volesse aprire al loro interno attività imprenditoriali, chiaramente ecosostenibili.

Pubblicato il 6 Dicembre, 2024