MASAF, interventi per ristrutturazione e riconversione vigneti e investimenti nel settore vitivinicolo: pubblicati i decreti

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sicurezza alimentare e delle Foreste ha approvato le nuove disposizioni nazionali per l’applicazione dell’intervento settoriale vitivinicolo investimenti e per l’intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC (PSP Italia 2023-2027).
Sul sito MASAF sono stati pubblicati i rispettivi Decreti (Decreto ministeriale n. 635206 del 02/12/2024 – Settore vitivinicolo – l’applicazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e il Decreto ministeriale n. 635212 del 02/12/2024 – Settore vitivinicolo – Applicazione dell’intervento settoriale vitivinicolo investimenti), in corso di registrazione presso gli organi di controllo.

Vediamo, in sintesi, le principali caratteristiche delle due disposizioni:

Il decreto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti dispone che le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare l’intervento definendo, ad esempio, l’area di applicazione, l’individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, l’indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro, la superficie minima oggetto dell’intervento, le attività ammissibili a finanziamento, ecc.

Rientrano tra i beneficiari della misura:

a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell’articolo 157 del regolamento (UE) n.1308/2013 e ss. mm. e ii.;
c) le cooperative agricole;
d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
e) i consorzi di tutela.

Il termine per la presentazione della domanda è il 28 febbraio di ogni anno e, per la sola campagna 2025/2026 il 31 marzo 2025, secondo modalità stabilite da Agea d’intesa con le Regioni.

Le attività di ristrutturazione e riconversione ammissibili sono:

a) la riconversione varietale che consiste:

1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

b) la ristrutturazione, che consiste:

1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
2) nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento; è esclusa l’ordinaria manutenzione.

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione dell’intervento;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

La compensazione delle perdite di reddito può ammontare fino al 100% della perdita, mentre il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato nel limite del 50%.

LEGGI IL DECRETO

Il decreto per la Misura Investimenti dispone che, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2025/2026 è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività. Gli investimenti riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato VII parte II del regolamento (UE) n.1308/2013 e ss. mm. e ii., anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale nonché i trattamenti sostenibili.

Beneficiano dell’aiuto per gli investimenti le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione ’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Beneficiano, altresì, dell’aiuto le organizzazioni interprofessionali, come definite all’ articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii., compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

Per l’annualità 2025/2026 la domanda di aiuto è presentata entro il 30 aprile 2025.

Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta; il limite massimo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro. Qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.

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Pubblicato il 9 Dicembre, 2024