MASAF, Fondo per la sovranità alimentare: AGEA definisce i termini di accesso ai contributi per la copertura degli interessi sui finanziamenti
L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha definito termini e modalità di accesso ai contributi per la copertura degli interessi sui finanziamenti contratti da imprese dei settori agricoltura, pesca e acquacoltura. A disposizione, per il triennio 2024-2026, 21 milioni di euro del Fondo per la sovranità alimentare.
Il decreto del Ministero dell’Agricoltura del 30 dicembre 2024 era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025 e stabilisce le regole e le procedure per l’erogazione del sostegno finanziario previsto dal Fondo per la sovranità alimentare.
Questo strumento economico è stato concepito per rafforzare il comparto agricolo e agroalimentare italiano, sostenendo iniziative volte a:
- tutelare e valorizzare i prodotti alimentari italiani di qualità,
- ridurre i costi di produzione per le imprese del settore,
- supportare le filiere agricole,
- gestire situazioni di crisi di mercato,
- garantire stabilità nelle scorte e negli approvvigionamenti alimentari.
Ora AGEA, che è Soggetto Gestore del Fondo, pubblica le istruzioni operative e i termini per la presentazione della domanda, che può essere inoltrata a partire dal 15 aprile 2025 e fino al 15 settembre 2025.
Possono accedere ai contributi le aziende attive nei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che, al momento della presentazione della richiesta, soddisfano i seguenti requisiti:
- abbiano la propria sede legale in Italia, siano formalmente costituite e iscritte nel registro delle imprese. Per le aziende agricole, è inoltre necessario risultare registrate nella sezione speciale come impresa agricola “attiva”, piccolo imprenditore agricolo o coltivatore diretto, con tale status riconosciuto al 31 dicembre 2021;
- rientrino, nel caso delle imprese agricole, nella categoria di “agricoltori in attività”;
- abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali, eventi eccezionali, condizioni meteorologiche assimilabili a disastri naturali, fenomeni di portata catastrofica, malattie epidemiche negli animali, organismi nocivi per le colture e danni causati da specie protette;
- non appartengano alle categorie di soggetti che abbiano ricevuto aiuti economici dalla Commissione europea dichiarati illegali o incompatibili, senza averli restituiti o depositati su un conto vincolato;
- abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento bancario conforme ai criteri stabiliti dal presente decreto.
A seguito dell’approvazione del finanziamento e della stipula del relativo contratto, viene riconosciuto un contributo sugli interessi, calcolato in base a una percentuale che può arrivare fino al 50% del tasso annuo nominale applicato dall’istituto di credito al prestito concesso.
L’ammontare massimo dell’aiuto concedibile a ciascun beneficiario deve rispettare i vigenti massimali del regime de minimis agricolo per le imprese agricole e della pesca e dell’acquacoltura.
L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica
agricola non può superare 50.000,00 EUR nell’arco di tre anni, mentre l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica della pesca e dell’acquacoltura non può superare 40.000,00 EUR nell’arco di tre anni.
Per tutte le informazioni si rimanda alla consultazione del Decreto MASAF e delle Istruzioni AGEA.