Garanzia per la pesca anche sui regimi de minimis e di esenzione

Ampliate le possibilità di utilizzo della garanzia pubblica per le imprese della pesca: dal 9 marzo possono accedere al Fondo di garanzia anche a valere sui regolamenti “de minimis” e di “esenzione” superando le limitazioni (in termini di importo e durata delle operazioni, e di plafond per la singola impresa) previste dal Temporary Framework, fino ad oggi unico regime utilizzabile.
Lo rende noto il Gestore del Fondo di garanzia, Medio Credito Centrale, che con la Circolare 3/2023, stabilisce che i soggetti attivi nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca possono beneficiare dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI a valere sul Regolamento UE n.717/2014 del 27 giugno 2014 e sul Regolamento UE n.1388/2014 del 16 dicembre 2014.
Questi i Codici Ateco beneficiari del provvedimento:

Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie.
Dal 20 luglio 2020, lo ricordiamo, l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è stato esteso, senza alcuna limitazione, ai soggetti beneficiari finali che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”, così come disposto dall’articolo 78, comma 2-quinquies, del Dl 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Pubblicato il 9 Marzo, 2023