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Fondo Centrale di Garanzia| Sezione Speciale 'Turismo'
ENTE:
Fondo Centrale di Garanzia
PRESENTAZIONE DOMANDA:
Apertura: 10 ottobre 2022
Chiusura: anno 2025
turismo, credito, fondo di garanzia, incentivi
In attuazione del decreto-legge n. 152/2021 è istituita la “Sezione Speciale Turismo” del Fondo di garanzia per le Pmi, come previsto dal PNRR, misura M1C3.4 (Turismo 4.0), investimento 4.2 – Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche.
La Sezione Speciale è finalizzata ad agevolare – attraverso la concessione di garanzie – l’accesso al credito da parte delle imprese turistiche.
Le garanzie possono essere rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati a:
- interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio del principio “non arrecare un danno significativo” di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01
assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore
Destinatari della misura sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché, i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico. (vedi l’allegato 1 con i codici ATECO 2007 ammissibili).
La Sezione interviene con le seguenti modalità:
- la garanzia è concessa a titolo gratuito
- l‘importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro
- sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499
- la copertura della garanzia diretta è fissata nella misura massima del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria
- la copertura della riassicurazione è fissata nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura dell’80%.
- le suddette percentuali di copertura della garanzia diretta e della riassicurazione possono essere incrementate rispettivamente fino all’80% e al 90%, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del 26 gennaio 2012 e s.m.i. (cd decreto Fund raising)
- non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie
- per le operazioni di investimento immobiliare la garanzia può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti
- la garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicato, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia
- sono ammissibili i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che:
– il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione
– il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione
Le imprese possono prenotare on line la garanzia in modo semplice e veloce, attraverso un portale dedicato alle raggiungibile a questo link
Numeri di telefono e moduli di contatto per avere maggiori informazioni sul Fondo di Garanzia sono disponibili a questo link
Ultimo aggiornamento: 8 Febbraio 2023