Decontribuzione Sud, come cambia la misura con la nuova Legge di Bilancio

Anche se la Commissione Europea aveva scritto la parola “fine”, al 31 dicembre 2024, alla cosiddetta “Decontribuzione Sud”, la legge di Bilancio n. 207/2024 ha previsto una sorta di mini-decontribuzione per le Regioni del Mezzogiorno, ossia un esonero contributivo destinato ai lavoratori stabilmente occupati nelle regioni del Sud Italia con aliquote ridotte e via via decrescenti nell’orizzonte temporale 2025-2029.

Lo sgravio contributivo è destinato ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che impiegano dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Ai commi 406 e seguenti dell’art. 1 della Legge, infatti, si stabiliscono alcuni principi fondamentali, motivati dalla crescita occupazionale del Sud e dalla riduzione degli squilibri territoriali.
Vediamoli in dettaglio:

  • Il beneficio spetta, in via prioritaria, (comma 406) alle microimprese e piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Lo sgravio (comma 414) può essere riconosciuto anche in favore delle imprese più grandi (valgono le stesse condizioni riportate nelle lettere successive) purché il datore dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato Tuttavia, l’efficacia dell’esonero per le grandi aziende non sarà automatica in quanto subordinata all’autorizzazione di Bruxelles, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione: sarà, quindi, sospesa, fino alla adozione del provvedimento di decisione positiva;
  • Per micro, piccole e medie imprese (comma 407) si intendono quelle che occupano fino ad un massimo di 250 dipendenti, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento Comunitario n. 651/2014;
  • Il beneficio rientra nel “de minimis” (comma 407), come definito dal Regolamento Comunitario n. 2023/2831 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell’Unione;
  • Lo sgravio contributivo (comma 406) riguarda i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli agricoli e di quelli titolari di un contratto di lavoro domestico, e viene calcolato sui contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL;
  • Tali benefici potranno essere fruiti anche dalle Agenzie di lavoro che assumono dipendenti a tempo indeterminato e che somministrano gli stessi alle imprese utilizzatrici richiedenti le quali potranno fruire, per i periodi di missione, di queste agevolazioni che saranno loro riversate.
  • L’esonero (comma 409) non si applica ai contratti di apprendistato (che godono di una contribuzione propria), agli Enti pubblici economici, agli IACP trasformati da leggi regionali in Enti pubblici economici, agli Enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale pubblico per effetto di privatizzazioni, alle ex IPAB, alle aziende speciali costituite in consorzio ex articoli 31 e 114 del D.L.vo n. 267/2000,ai consorzi di bonifica, ai consorzi industriali, agli Enti morali ed agli Enti ecclesiastici;
  • Il riconoscimento dello sgravio (comma 410) è subordinato al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (possesso del DURC, rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza, trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali od aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative), dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 e degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 68/1999 (assunzioni di portatori di handicap);
  • Lo sgravio contributivo non è cumulabile con gli incentivi per le assunzioni previsti dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024. 
  • L’INPS (comma 412) è l’ente concedente il beneficio e, al contempo, provvede al monitoraggio ed agli obblighi conseguenti relativi alla normativa sugli aiuti di Stato, mentre il Ministero del Lavoro risulta essere l’amministrazione responsabile per gli adempimenti correlati al Registro nazionale degli aiuti di Stato.

    La nuova normativa sulla Decontribuzione Sud sarà valida fino al 2029 e le risorse complessivamente stanziate per tutto il periodo ammontano a 7 miliardi e 121 milioni di euro, di cui 1.632 milioni di euro per il 2025, 1.517 milioni per il 2026, 1.513 milioni per il 2027, 1.371 milioni per il 2028, 1.007 milioni per il 2029 e in 81 milioni per il 2030.

Entro questi limiti di spesa, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, gli esoneri saranno riconosciuti:

    • per il 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024;
    • per il 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2025;
    • per il 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2026;
    • per il 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027;
    • per il 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028.

La manovra chiarisce che non è ammesso il cumulo dello sgravio contributivo Sud con gli incentivi previsti dal decreto Coesione 60-2024, ma ora si resta in attesa delle indicazioni dell’INPS in materia.

La non cumulabilità riguarda, nel dettaglio, le seguenti agevolazioni:

  • incentivi sull’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie;
  • bonus giovani (fino al prossimo 31 dicembre 2025), per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto i 35 anni e che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato e che nel Mezzogiorno comportano una agevolazione con un limite massimo mensile di 650 euro per 24 mesi;
  • bonus donne, per le assunzioni a tempo indeterminato fino al prossimo 31 dicembre con un limite massimo sempre fissato a 650 euro mensili a fronte di un incremento occupazionale;
  • assunzioni a tempo indeterminato, fino al 31 dicembre 2025, nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, di disoccupati “over 35” nelle imprese che occupano fino a 10 dipendenti, con un incentivo massimo mensile di 650 euro, sempre per 24 mesi.

    Questi benefici, per le assunzioni effettuate a partire dal 1° settembre 2024, non sono ancora operativi in quanto si è in attesa delle determinazioni della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato comunitario. Dopo la decisione, se positiva, occorrerà attendere sia i Decreti attuativi del Ministro del Lavoro che le indicazioni dell’INPS con i relativi codici.
Pubblicato il 17 Gennaio, 2025