​Assicurazioni catastrofali, varato il decreto attuativo​: confermato il termine del 31 marzo 2025

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali. La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi 101 e successivi, della Legge di Bilancio 213/2023; la scadenza per l’adeguamento, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata differita con il Decreto Milleproroghe (D.L. 207/2024) al 31 marzo 2025. Ora è arrivato in dirittura d’arrivo il decreto attuativo, convertito in Legge, che sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale, dopo che gli emendamenti sono stati tutti o ritirati o respinti già prima di giungere al Senato. Le imprese italiane saranno, dunque, chiamate obbligatoriamente a stipulare tali coperture assicurative.

La copertura assicurativa obbligatoria contro eventi catastrofali, in linea con le pratiche già presenti in altri Paesi europei, consentirà alle imprese di affrontare meglio situazioni emergenziali, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici.

L’obiettivo è tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuità operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria, che riduca l’impatto economico delle calamità naturali e distribuisca il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato.

Pur non essendo previste sanzioni pecuniarie per chi non adempie a tale obbligo, le aziende inadempienti perderanno il diritto a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Qualora le imprese di assicurazione, invece, si rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre la polizza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100mila a 500mila euro.

La norma prevede l’obbligo di assicurare i beni iscritti o iscrivibili nello Stato patrimoniale come immobili, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, mobilio, ecc.; mentre sono esclusi dall’obbligo i mezzi targati, i computer d’ufficio, le stampanti, le altre dotazioni di ufficio, scaffalature di magazzino, ecc.

Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole, cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità; le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione; i professionisti (avvocati, medici, architetti, ecc.).

La Legge, inoltre, stabilisce il concetto di evento calamitoso e catastrofale, distinguendo fra tre casi: 1) alluvione, inondazione ed esondazione; 2) sisma; 3) frana. Devono essere considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
In ordine alla franchigia, questa non può superare il 15% fino ad una copertura assicurativa di 30 milioni di euro. Tre le fasce assicurative con tre massimali: fino a 1 milione di somma assicurata, indennizzo pari alla somma assicurata; da 1 a 3 milioni, indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata; libera contrattazione, oltre.

Pubblicato il 24 Febbraio, 2025