Sulla Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio è stato pubblicato il Decreto del 29 dicembre 2023 del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare contenente criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati da ISMEA, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.
Gli interventi sono diretti a concedere:
a) aiuti compatibili con il mercato interno;
b) aiuti compatibili con il mercato interno, esentati dall’obbligo di notifica;
c) finanziamenti a condizioni di mercato.
Sono beneficiare degli interventi finanziari:
a) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli;
b) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole;
c) le società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli.
Sono esclusi dall’applicazione del decreto gli interventi finanziari a sostegno delle imprese che producono prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Gli investimenti ammessi sono:
a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;
c) investimenti concernenti beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuati ai sensi dell’art. 32, comma2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d) investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Sono ammissibili progetti compresi tra 2 milioni e 20 milioni di euro. Gli interventi ammessi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma del finanziamento a tasso di interesse agevolato, che può avere durata massima di 15anni, di cui fino a un massimo di 5 anni di preammortamento e fino a un massimo di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.
Il decreto precisa, inoltre, che ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire le modalità di presentazione delle domande e le procedure di concessione e di liquidazione dei finanziamenti agevolati; in assenza di osservazioni, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, l’Istituto adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.