Il 13 dicembre scorso è stato approvato il nuovo regolamento sugli aiuti in “de minimis” (REGOLAMENTO UE N. 2023/2831) che entrerà in vigore dal 01 gennaio 2024.
Queste le principali novità:
- il massimale di utilizzo in tre anni passa da 200.000 euro a 300.000 euro
- il riferimento non sarà più all’esercizio fiscale ma all’anno.
- non c’è più il limite di 100.000 euro per i trasporti.
Buone notizie per le aziende, dunque, che nei prossimi anni potranno utilizzare ancora di più le agevolazioni che rientrano in questa categoria.
Nel dettaglio, l’articolo 3 del REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831 prevede che:
- Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 euro (300 000 euro dal 01/01/2023) nell’arco di tre esercizi finanziari.
- L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
Gli aiuti concessi in “De Minimis”, lo ricordiamo, sono un’eccezione alla regola generale del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che esclude per gli stati membri la possibilità di concedere agevolazioni alle imprese che siano considerati aiuti di stato.
Gli aiuti concessi in “De Minimis”, ovvero quegli aiuti considerati di importanza minore poiché di importo limitato e quindi non in grado di alterare la concorrenza, sono una delle eccezioni a questo principio generale.
Esistono poi specifici regolamenti per il settore Pesca (Reg. 717/2014) e Agricoltura (Reg. 1408/2013).