Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, relativi all’attività di pubblico interesse, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto

L’istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono ammesse pertanto richieste di accesso civico generiche.
Il rilascio di dati e documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto da Fira per la relativa riproduzione su supporti materiali.
L’istanza può essere presentata da chiunque, utilizzando l’apposito modulo (scarica il modulo) e va presentata alternativamente:

– tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail accessocivico@fira.it;

– tramite posta elettronica certificata all’indirizzo firapec@pec.fira.it;

– tramite posta ordinaria all’indirizzo Fira S.p.A. Unipersonale, via Enzo Ferrari, 155 – 65124 Pescara.

tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail accessocivico@fira.it

ramite posta elettronica certificata all’indirizzo firapec@pec.fira.it

tramite posta ordinaria all’indirizzo
Fira S.p.A. Unipersonale, via Enzo Ferrari, 155 – 65124 Pescara

Il Procedimento

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine di trenta giorni resta sospeso fino all’eventuale opposizione del controinteressato e comunque per il periodo massimo di dieci giorni assegnato a quest’ultimo.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso, Fira S.p.A. trasmette tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti; se c’è stata opposizione da parte di un soggetto controinteressato, Fira trasmette i dati al richiedente solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato dell’accoglimento dell’accesso, salvi i casi di comprovata indifferibilità. In tal caso il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In caso di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede sentito il Garante per la privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Contro la decisione di Fira S.p.A. o contro la richiesta di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Si evidenzia che le attività oggetto di Whistleblowing sono sottratte alla disciplina dell’accesso civico.

Pubblicato il 30 Novembre, 2021