Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.
A disposizione del comparto arrivano oltre 500 milioni di euro per sostenere le filiere in difficoltà, affrontare le emergenze, garantire maggiori controlli, specialmente sulle importazioni e assicurare un giusto reddito ai nostri produttori.
Inoltre, in sinergia col Ministero del Lavoro, sono state rafforzate le azioni a contrasto del caporalato e contro le pratiche sleali per chi compra prodotti agricoli sottocosto.
Queste le principali novità apportate al testo durante il percorso parlamentare che entrano in vigore:
– le disposizioni finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore. A tale scopo, nei casi di eventi meteorologici avversi, per i datori di lavoro agricolo e i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione diventa più semplice l’accesso, rispettivamente, alla CISOA e alla CIGO.
Per i datori di lavoro agricolo si stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e il 31 dicembre 2024, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
Per i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 10, lettere m), n), e o), del D.lgs. n. 148/2015, invece, viene previsto che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 determinati da eventi oggettivamente non evitabili, possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’ articolo 12 del D.lgs. n. 148/2015;
– l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, che costituirà uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, al fine di favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell’interno, l’INPS, l’INAIL, l’INL, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’ISTAT;
– l’istituzione di una banca dati sui contratti di appalto in agricoltura, in cui dovranno dovranno iscrivere le imprese non agricole, singole ed associate, con dipendenti addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli o di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta, e le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, con dipendenti addetti a tali attività, che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola di cui all’ articolo 2135 del codice civile.
La conversione in legge ha confermato, con alcune modifiche:
– le misure di sostegno alle filiere in crisi. Tra le novità di particolare rilievo l’estensione della platea delle imprese ammesse alla moratoria dei mutui e finanziamenti prevista al comma 2 dell’articolo 1. A seguito della modifica apportata con la legge di conversione, potranno richiedere la sospensione, per 12 mesi, del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024, le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subìto un calo del volume d’affari di almeno il 20% o hanno subìto una riduzione della produzione, pari almeno al 30%, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione almeno pari al 20% delle quantità conferite o della produzione primaria, nel 2023. rispetto all’anno precedente, previa presentazione di un’autocertificazione che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio;
– le restrizioni all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli produttivi. Nel corso dell’iter parlamentare è stato precisato che nelle aree non soggette a limitazione sono incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate e le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati. È stato inoltre precisato la nuova limitazione all’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole non applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2024 (16 maggio 2024), sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi. Con la legge di conversione entra anche in vigore la nuova disposizione che fissa a 6 anni, rinnovabili per ulteriori 6, la durata minima dei contratti di concessione del diritto di superficie per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
Tra le disposizioni contenute nel testo originario del decreto legge, non modificate o che hanno subito lievi ritocchi con la legge di conversioni, si segnalano:
– il credito d’imposta ZES Unica per imprese che operano nel settore agricolo e della pesca. Il credito d’imposta spetta, per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027. Sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro. Il credito d’imposta è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico;
– la riduzione del 68%, prevista per le zone agricole svantaggiate, ai premi e contributi dovuti, per il proprio personale dipendente per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone nelle zone agricole dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui all’allegato 1 del D.L. n. 61/2023;
– il ripristino della pubblicazione, da parte dell’INPS, degli elenchi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato;
– il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali nel settore agricolo e agroalimentare.
Altra importante novità, nell’ottica della semplificazione, è l’accorpamento di Sin in Agea, al fine di ridurre gli sprechi e la moltiplicazione delle società pubbliche e per ottenere maggiore efficienza nei pagamenti dei contributi in agricoltura.