In vigore la riforma guide turistiche: esame d’abilitazione, iscrizione all’Albo nazionale e aggiornamento diventano obbligatori
Da sabato 13 luglio è entrato in vigore il regolamento attuativo della riforma della professione di guida turistica realizzata dal Ministero del Turismo con il decreto n. 88 del 26 giugno 2024, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La norma, che era stata varata dal Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2023 sotto forma di Disegno di Legge, regolamenta i principi fondamentali e uno standard univoco per le guide turistiche su tutto il territorio nazionale.
Uno degli obiettivi è quello di mettere in campo una strategia efficiente di contrasto all’abusivismo nella professione.
L’intervento normativo, inoltre, è finalizzato a riconoscere la centralità della figura professionale di guida turistica, prevedendo un esame di accesso a cadenza annuale, un elenco nazionale gestito attraverso un’apposita piattaforma informatica dal dicastero e un sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi di aggiornamento e di comportamento stabiliti.
Nel dettaglio, la legge n. 190/2023 prevede che per poter svolgere l’attività di guida turistica (ad esclusione dell’esercizio temporaneo e occasionale) è necessario il superamento dell’esame di abilitazione o del riconoscimento della qualifica conseguita all’estero.
L’esame consta di un totale di tre prove: scritto, orale, tecnico-pratica, per valutare sul campo le reali conoscenze e l’attitudine della futura guida. Le prove saranno incentrate storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, competenze linguistiche. Per partecipare, i candidati dovranno soddisfare diversi requisiti, tra cui l’età minima di 18 anni, il possesso di un diploma di laurea o di istruzione secondaria superiore e la conoscenza di una lingua straniera a livello avanzato.
Le sessioni d’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione sono bandite dal Ministero del Turismo con cadenza almeno annuale.
Le guide turistiche che hanno superato l’esame di abilitazione e hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale possono richiedere l’iscrizione al nuovo “Elenco nazionale delle guide turistiche”.
L’elenco nazionale è suddiviso in due sezioni:
- nella prima sono riportati i dati delle guide turistiche che hanno superato l’esame di abilitazione e delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge n. 190/2023, che hanno richiesto l’iscrizione nell’elenco nazionale;
- nella seconda sono riportati i dati delle guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all’estero.
L’elenco è realizzato e gestito attraverso un’apposita piattaforma informatica dal Ministero del Turismo in fase di attuazione. Dopo l’iscrizione, il Ministero rilascia alla guida turistica un tesserino personale di riconoscimento che consente lo svolgimento dell’attività su tutto il territorio nazionale.
Il tesserino dà diritto all’accesso gratuito in tutti i siti in cui le guide esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio o formazione.
Le guide turistiche sono tenute a frequentare almeno 50 ore di formazione tramite uno o più corsi di aggiornamento ogni 3 anni. L’obbligo di aggiornamento si può assolvere anche tramite il perfezionamento di un corso di specializzazione.
Come previsto dalla legge n. 190/2023, è vietato esercitare la professione di guida turistica senza la relativa iscrizione nell’elenco nazionale. Allo stesso modo, agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario hanno il divieto di avvalersi, anche mediante l’uso di piattaforme digitali, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale per lo svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche.
Per tali violazioni si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- da 3.000 a 12.000 euro per i soggetti non iscritti nell’elenco nazionale;
- da 5.000 a 15.000 euro per agenzie di viaggio e altri operatori e per i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
In caso di violazione degli obblighi di comportamento, quali l’esposizione in maniera ben visibile del tesserino di riconoscimento e il fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale, si applica una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
Inoltre, in caso di violazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva, si applica la sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 euro.
Le sanzioni sono comminate dai comuni competenti.
Per quanto riguarda i pagamenti da effettuare, il regolamento prevede il versamento di un contributo:
- di 10 euro per la partecipazione all’esame di abilitazione;
- di 30 euro per le spese di rilascio del tesserino;
- di 40 euro per le spese di espletamento della prova attitudinale in lingua italiana (solo per chi consegue l’abilitazione all’estero).
Inoltre sono a carico dei partecipanti, i costi derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento dei corsi di specializzazione, aggiornamento e formazione complementare.
Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale della legge n. 190/2023 e del regolamento attuativo, decreto n. 88/2024.