A luglio e settembre partiranno i nuovi incentivi alle assunzioni giovanili inserite nel Decreto Coesione: si tratta di una misura di decontrobuzione per le imprese che assumono personale under 35 (cd “bonus giovani”) in tutta Italia, ma con massimale più elevato nel Mezzogiorno, e di un’analoga agevolazione dedicata alle nuove imprese avviate da giovani under 35 disoccupati.
Il “bonus giovani” è regolato dall’articolo 22 del decreto 60/2024 e si applica alle assunzioni di personale under 35 non dirigenziale effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
È un esonero contributivo al 100% per un massimo di 24 mesi, nel limite massimo di 500 euro per ciascun lavoratore, che non deve ancora aver compiuto i 35 anni di età al momento dell’assunzione e non deve mai essere stato assunto a tempo indeterminato. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e l’apprendistato
Interessante novità è che se il giovane cambia impiego mentre il suo datore di lavoro sta usufruendo del bonus, continua ad averne diritto anche se ha già avuto un’assunzione a tempo indeterminato, come prevede il comma 4 del succitato articolo. Se il giovane aveva in precedenza avuto contratti di apprendistato mai trasformati in contratti ordinari a tempo indeterminato, è possibile applicare il beneficio fiscale.
Nel caso in cui l’assunzione avvenga in una Regione della ZES (Zona Economica Speciale) del Mezzogiorno, ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il tetto massimo sale a 650 euro.
Il datore di lavoro non può applicare l’agevolazione se nei sei mesi precedenti ha effettuato licenziamenti collettivi. Se il giovane assunto con l’agevolazione viene licenziato per giustificato motivo, il datore di lavoro perde l’agevolazione e l’INPS procede al recupero delle somme già fruite.
Il bonus giovani è compatibile con la maxideduzione del 120% sulle nuove assunzioni introdotta dall’articolo 4 del dlgs di riforma fiscale 216/2023, ma non è cumulabile non altre riduzioni contributive.
Altro incentivo è il Bonus assunzioni in Startup di disoccupati, destinato alle attività imprenditoriali che vengono aperte dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025. Nel momento in cui avvia l’attività, il neo-imprenditore non deve aver compiuto i 35 anni e deve essere disoccupato. In pratica, quest’agevolazione si applica alle assunzioni di giovani fino a 35 anni in una nuova impresa appartenere a un settore strategico per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica, a sua volta aperta da un under 35.
Anche questo è un esonero contributivo al 100%, con tetto a 800 euro al mese, per l’assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato di giovani under 35. In questo caso, l’assunzione deve avvenire tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, può durare fino a tre anni e va utilizzata entro la fine del 2028.
A queste startup, tra l’altro, è rivolta anche un’altra agevolazione: un contributo INPS di 500 euro al mese, esentasse, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Nel frattempo, la Commissione Europea ha dato il via libera alla proroga al 31 dicembre 2024 di “Decontribuzione Sud”, la misura che era in scadenza a fine giugno con cui si incentivano, attraverso un esonero contributivo, i rapporti di lavoro dipendenti per le aziende con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
In questo caso si tratta di uno sgravio del 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per le aziende del Sud e punta a contenere gli effetti dell’epidemia Covid-19 sull’occupazione e a tutelare i livelli occupazionali in aree con gravi situazioni di disagio socioeconomico. Ma attenzione: la proroga di sei mesi sarà applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2024.
Sono incentivati i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che da instaurare e sono escluse le imprese dei settori finanziario e agricolo e datori di lavoro domestico.
Va anche precisato che non si applica solo alle nuove assunzioni, ma a tutti i rapporti in essere nel periodo agevolato.
Questo esonero non prevede un massimale nell’importo per singolo lavoratore/lavoratrice e l’ultima proroga aveva previsto una riduzione dei contributi con una scala decrescente fino al 2029:
- dal 2022 e fino al 31 dicembre 2025 l’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro;
- per gli anni 2026 e 2027 l’esonero sarebbe sceso al 20%;
- per gli anni 2028 e 2029 lo sgravio sarebbe stato fissato al 10%.