Apre domani, 1 marzo, lo sportello per la presentazione delle domande per accedere al cosiddetto “bonus pubblicità”, un’agevolazione in credito di imposta sulle spese sostenute da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti pubblicitari.
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali anche on line. La novità è che da quest’anno non sono più agevolati interventi relativi a televisione e radio.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
L’agevolazione consiste in un fondo perduto del 75% in credito d’imposta calcolato sul valore incrementale degli investimenti effettuati. Gli investimenti sostenuti nel 2023 dovranno essere superiori di almeno l’1% di quelli effettuati l’anno precedente: requisito essenziale per accedere all’agevolazione.
Il Bonus Pubblicità è stato rifinanziato e reso permanente con la Legge 81/2019, pertanto dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno è possibile presentare domanda con un’apposita richiesta telematica per le spese previste per l’anno in corso.
Il tetto di spesa per il 2023 è di 30 milioni di euro. Le risorse saranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al credito spettante in caso di mancanza di fondi rispetto alle richieste presentate.
La domanda si presenta attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate accedendo all’area riservata con SPID, CIE o CNS, dopo di che è sufficiente cliccare sulla voce “Comunicare” di “Servizi per”. Dopo aver inviato la richiesta sarà necessario inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2024, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, nella quale vanno specificate le spese effettivamente sostenute e che concorrono al calcolo dell’agevolazione. Il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il Modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e indicando l’apposito codice tributo, “6900”.
L’agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri oppure la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dove sono pubblicati il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione.